Classificazione fucili da caccia

Fucili da caccia a canna liscia e a canna rigata.


I fucili da caccia possono essere suddivisi in due grandi categorie:

• I fucili a canna liscia
• I fucili a canna rigata

Le canne dei fucili, ricavate da una barra di acciaio, possono presentare o meno al loro interno una rigatura a spirale destinata ad imprimere un movimento rotatorio al proiettile: la rotazione facilita il movimento di avanzamento del proiettile stesso nell'aria e la sua stabilità.

Per contro nei fucili a pallini le canne sono completamente lisce e prive della rigatura a spirale.

Poiché anche con i fucili a canna liscia si possono sparare proiettili a "palla unica", il dispositivo che imprime la rotazione al proiettile non è la rigatura della canna, ma è il proiettile stesso: in questo caso il proiettile presenta delle "alette" in rilievo che da sole sono in grado di imprimere il movimento rotatorio necessario a mantenerne la direzione e l'allineamento rispetto al bersaglio (il proiettile ruota su se stesso).

Riassumendo i fucili a canna liscia sono utilizzati per sparare munizioni caricate a pallini, mentre i fucili a canna rigata (più comunemente definiti carabine) esigono munizionamento a palla.

Fucili a canna liscia 

La classificazione dei fucili a canna liscia contempla fondamentalmente due tipologie di armi:

1. Il fucile a canne sovrapposte (sovrapposto) o giustapposte (doppietta)

Doppietta

sovrapposto

I fucili a due canne sovrapposte o giustapposte per l'operazione di carico e scarico si aprono all'altezza della culatta mediante rotazione delle canne intorno all'asse centrale attraverso lo spostamento della leva posta in testa la massello.

Fanno eccezione a questa regola tutti i fucili detti a "culatta mobile" nei quali la bascula viene rovesciata all'indietro o altri in cui invece la culatta scorre, a comando, orizzontalmente.


Le parti costituenti un comune fucile da caccia sono:

• Il calcio (solitamente in legno e costituito dall'impugnatura vera e propria, dalle guance, dalla cresta con il relativo naso, dal becco e dal tallone) e l'asta sottostante alle canne
• La bascula che può essere considerata la parte più importante del fucile perché in essa hanno sede i meccanismo che ne permettono il funzionamento
• Le canne che possono essere singole, sovrapposte o giustapposte

2. Il fucile semiautomatico

semiautomatico

Nei fucili semiautomatici non esiste una vera e propria bascula e la parte che ad essa corrisponde, ma soltanto come localizzazione perché il sistema di funzionamento è del tutto differente, viene comunemente denominata castello: il castello alloggia al suo interno il gruppo otturatore, la culatta della canna ed il sottoguardia con il cane ed il grilletto (gruppo di scatto).

L'armamento dei fucili semiautomatici, che quindi possono sparare più colpi in successione, avviene inizialmente a mano spostando indietro il gruppo otturatore; quindi i movimenti necessari all'espulsione del bossolo sparato, di ricarica e di armamento del cane avvengono meccanicamente dopo ogni sparo fino ad esaurimento delle cartucce ricoverate nel serbatoio.

I fucili semiautomatici sono dotati di automatismo che sfrutta il rinculo dell'arma dopo lo sparo e possono essere a:

• A canna fissa e sottrazione di gas - la canna è avvitata al castello entro il quale scorre l'otturatore ed in essa è praticato un forellino attraverso il quale, dopo il passaggio del proiettile, sfugge una minima parte di gas sviluppato dalla combustione della polvere. La pressione del gas agisce su di un pistoncino la cui asta blocca l'otturatore facendolo rinculare; in tal modo viene estratto ed espulso il bossolo sparato. Quindi sotto l'azione di una molla ricuperatrice, l'otturatore ritorna in avanti spingendo in canna una nuova cartuccia fuoriuscita nel frattempo dal serbatoio. Nel movimento di nadata e ritorno l'otturatore arma anche il cane
• A lungo rinculo della canna e dell'otturatore ad essa bloccato - canna ed otturatore rinculano al momento dello sparo dentro la carcassa e si separano soltanto quando il piombo è uscito dalla bocca del fucile; canna e otturatore comprimono, durante il moto di retrocessione, ciascuno una propria molla a spirale che, a rinculo ultimato, riporta rispettivamente in avanti la canna che si stacca dall'otturatore, mentre quest'ultimo trattiene il bossolo e lo espelle ritornando in avanti spingendo in canna una nuova cartuccia e vincolandosi nuovamente alla canna stessa. L'otturatore, durante la fase di rinculo, arma il cane e rende possibile un nuovo sparo
• A canna fissa e ricarica inerziale - mentre la canna resta fissa parte dell'otturatore, dietro la spinta della pressione generata dallo scoppio della carica, va ad agire su di un tassello trasversale che blocca l'otturatore fino a che il piombo non è uscito dalla canna; dopo di chè si sgancia e, grazia alla forza inerziale accumulata tramite il mollone, compie tutte le operazioni di espulsione e di ricarica.

Fucili a canna rigata 

I fucili da caccia a canna rigata si possono suddividere in:

• Carabina a ripetizione a leva - nasce nel Nord America e si diffonde in particolar modo perché molto adatta alla difesa personale ed alla caccia ravvicinata (non utile sulle lunghe distanze); prodotta e camerata in vari calibri era concepite principalmente per poter ripetere con buona frequenza i colpi anche da cavallo (unico mezzo di locomozione usato a quei tempi dai trapper americani e canadesi)



carabina_winchester

• Carabina bolt action - nasce con la prerogativa di essere un'arma estremamente efficace sulle lunghe distanze: la sua genesi è europea e per molto tempo ha equipaggiato gli eserciti essendo molto resistente e permettendo in qualunque condizione di camerare (introduzione della cartuccia) i colpi successivi; la sua fortuna venatoria nasce per due motivazioni: è possibile camerarvi munizioni molto veloci che permettono di effettuare tiri molto lunghi e munizioni molto potenti (nell'epoca a cavallo tra il 1800 e il 1900 permise a molti cacciatori di espletare con successo cacce africane ad animali di grossa mole). In questo senso la carabina bolt action è stata la risposta mitteleuropea agli express di tradizione britannica. Nel territorio europeo è stata l'alternativa ai monocolpo basculanti nelle principale cacce alpine.


carabina_bolt_action

• Carabina monocolpo basculante o kipplauf - è l'arma d'elezione per le cacce di montagna ove due caratteristiche, leggerezza e precisione nei lunghi tiri, la rendono un arma ideale. Il kipplauf in particolare è rivolto al cacciatore alpino che ha la possibilità di ripiegare la carabina e riporla nello zaino per portarla in quota senza un eccessivo affaticamento.


carabina_monocolpo

• Carabina semiautomatica - è la carabina che si è sviluppata di recente a seguito del perfezionamento del recupero di gas nelle armi ad uso bellico; il suo cinematismo permette di sparare colpi in rapida sequenza e, se dotata di un ottica, risulta essere abbastanza precisa nei tiri alla media distanza. Con questo tipo di carabina i tiri a lunga distanza risultano proibitivi poiché i calibri molto potenti sono difficilmente camerabili nel sistema a sottrazione di gas. In Europa ed Italia è preferita dai cacciatori di cinghiale per la sua velocità e capacità di ripetere il colpo.

carabina_semiautomatica_1320


Armi proprie e armi improprie


Partendo dalle definizioni che si ritrovano in vari contesti legislativi, si è tentato di fare una classificazione delle armi, suddividendole in due grandi categorie: "armi proprie" e "armi improprie".

Le prime, a loro volta, possono essere catalogate in "armi da sparo" (che possono essere "da fuoco" e "non da fuoco", laddove la differenza sta nel fatto che queste ultime utilizzano una energia diversa dall'esplosivo, quale potrebbe essere l'aria compressa o altre tipologie di gas), "non da sparo" (nella cui categoria rientrerebbero tutte le cosiddette "armi bianche" e tutti gli strumenti per i quali è vietato il porto in modo assoluto) e poi una terza branca che raccoglierebbe vari congegni (bellici, bombe, aggressivi chimici, etc..).

Le armi improprie, invece, ricomprendono tutti gli oggetti che hanno una loro diversa destinazione naturale (si pensi ai coltelli, ai bastoni, ecc.) ma che potrebbero essere utilizzate per offendere la persona.

Armi proprie e munizionamento

1) Armi da guerra
• Armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico;
• Bombe di qualsiasi tipo o parti di esse
• Aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura;
• Bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

2) Armi tipo guerra
Quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

3) Armi comuni da sparo
a) i fucili, anche semiautomatici, con una o più canne ad anima liscia;
b) fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Sono altresì armi comuni da sparo:

a) i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso dì caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari;
b) sono considerate armi comuni quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, le armi ad aria compressa sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 Joule;
c) gli strumenti lanciarazzi.
Sono infine considerate armi comuni da sparo, ex comma 3:
a) quelle «da bersaglio da sala» o ad emissione di gas
b) le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule
c) gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
4) Armi comuni non da sparo
La legge prevede anche la categoria delle armi comuni non da sparo, prevedendo in tale categoria anche le "armi bianche" come le spade, i pugnali e tutti gli strumenti dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, come ad esempio gli sfollagente, le mazze ferrate ed i bastoni animati.
Per questi ultimi è previsto il porto previa licenza del prefetto.
5) Armi per uso sportivo
La legge introduce la definizione di "armi per uso sportivo" che, inserite in un apposito elenco annesso al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, per le loro caratteristiche si prestano solamente all'impiego per il quale sono state create; la legge prevede anche come queste possano essere detenute, senza licenza di collezione, nel limite massimo di sei. È prevista la licenza del questore per il trasporto; non è invece consentito il porto.
6) Munizionamento
Per qualificare giuridicamente la tipologia di munizionamento bisogna aver riguardo alla destinazione normale d'uso e non anche al loro possibile utilizzo alternativo.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra: per quanto riguarda le munizioni per armi comuni da sparo non esiste una definizione normativa.

Le munizioni a palla destinate alle armi comuni da sparo non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Armi improprie

La legge classifica gli "strumenti atti ad offendere" che non possono essere portati fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, rientrando in tale categoria: i bastoni muniti di puntale acuminato, gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo (durante ad esempio l'attività venatoria), per l'offesa alla persona.

E' evidente come il legislatore non possa vietare in modo assoluto il porto di tali oggetti, considerando che gli stessi hanno una loro, legittima, destinazione d'uso naturale.

Per "la fabbricazione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse", occorre la licenza del Ministero dell'Interno: con la predetta licenza sono consentite anche le annesse attività commerciali relative alle armi prodotte; per la fabbricazione delle armi comuni da sparo occorre la licenza rilasciata dal Questore.

Le licenze di cui sopra possono essere concesse solamente a chi può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

Stesso obbligo spetta anche al privato che dovesse trasportare ami all'interno dello Stato.

Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute e i dati delle armi oggetto della compravendita: tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell'attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi: è permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore.

Vendita a privati

E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore: il nulla osta non può essere rilasciato a minori ed ha comunque validità di un mese.

Il nulla osta, laddove se ne faccia menzione, abilita anche al trasporto dell'arma acquistata dal luogo dell'acquisto al luogo di detenzione.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Come si può facilmente evincere, occorre una licenza per esercitare le attività commerciali relative alle armi, mentre ciò non necessità nel caso di cessione di arma comune da sparo tra privati; in quest'ultimo caso occorre, solamente, che l'acquirente sia munito di permesso di porto di armi oppure di nulla osta.
 
L'unica incombenza in capo al cedente è l'avviso dell'avvenuta cessione all'autorità di pubblica sicurezza, mentre il cessionario deve effettuare la denuncia dell'arma ricevuta.

 

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