La licenza autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria: tale licenza, oltre a sottostare alle prescrizioni e ai limiti di carattere generale circa le autorizzazioni di polizia (v. artt. 8, 11 e 43 Tulps), riceve una propria disciplina nella legge 157/92.
Il primo rilascio può avvenire solo se il richiedente abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio, superando un esame sulle materie di legislazione venatoria, armi e munizioni da caccia e relativa legislazione e altre materie specifiche: dopo sei anni può essere, a richiesta dell'interessato, rinnovata ed ha efficacia con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa.
Dove: Questura o Commissariato di pubblica sicurezza o, in assenza, Comando dell'Arma dei carabinieri competente.
Come: compilando l'apposito modulo, disponibile presso gli uffici (ovvero per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna) allegando comunque:
1. due marche da bollo da € ................ ciascuna;
2. certificazione medica, rilasciata dal Medico provinciale, dall'Ufficiale sanitario, da un Medico militare o da un sanitario della Polizia di Stato;
3. una dichiarazione sostitutiva (ovvero documentazione) attestante:
• che l'interessato non si trova nelle condizioni ostative previste dalla legge;
• le generalità delle persone conviventi;
• che l'interessato non è stato riconosciuto «obiettore di coscienza» ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230.
4. una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria;
5. la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di € .............;
6. la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
7. la ricevuta di versamento di € ............ per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato;
8. due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia oppure un certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a Segno Nazionale.
All'atto della presentazione della richiesta presso gli uffici viene rilasciata ricevuta all'interessato.
Ai sensi dell'art. 12, co. 8, L. 157/92, l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria.
Oltre a quanto previsto dalle norme degli artt. 11 e 43 Tulps, l'art. 32, L. 157/92 prevede una serie di ipotesi in cui la licenza è sospesa, revocata o vietata.
Infatti oltre alle sanzioni penali verrà disposta da parte dell'autorità amministrativa:
- la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, co. 1, lett. a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, co. II, n. 1, c.p.;
- la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, co. 1, lett. c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, co. II, n. 1, c.p.;
- l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto art. 30, co. 1, lett. a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, co. II, n. 1,c.p.;
Sempre l'art. 32 prevede ipotesi di sospensione cautelare della licenza ed il ritiro temporaneo della licenza.
Rinnovo: la licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno; nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa.
Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, la certificazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza".
NOTA BENE: i campi relativi ai versamenti ed alle marche da bollo sono volutamente lasciati in bianco perché non possano indurre in errore; prima di pagare tasse e/o acquistare marche da bollo da allegare alle pratiche, consiglio quindi di verificare la quantità richiesta e l'importo corrente presso gli Enti preposti o le associazioni di categoria (Federcaccia, Enalcaccia ecc. ecc.)