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Una sentenza della Cassazione: La Provincia potrà chiedere i danni dimmagine causati dai bracconieri
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Tempi duri per i bracconieri, ora anche la Provincia potrà pretendere l'indennizzo per i danni alla propria immagine |
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E' quanto ha stabilito la III Sezione penale della Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una vicenda che si è svolta in provincia di Arezzo, dove il titolare di una proprietà era stato colto dalla Polizia provinciale con a bordo della propria autovettura una carabina, oltre che carica, munita di silenziatore.
I motivi addotti a difesa del trasgressore erano che questi intendeva tenere lontano i cinghiali dalla propria abitazione. Le circostanze avrebbero invece dimostrato la volontà di offendere i cinghiali, anziché difendere la proprietà da quest'ultimi.
La notizia consiste nel fatto che, come ha sentenziato la Suprema Corte, "la violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati, comporta danno all'immagine della Provincia, cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia".
Non solo, dalla sentenza emerge che il danno alla Provincia, ente locale deputato alla conservazione della fauna selvatica e alla disciplina dell'esercizio venatorio, sussiste anche soltanto per l'attività di bracconaggio con mezzi vietati, in spregio ai divieti e ai vincoli posti dalla normativa sulla caccia, quindi anche senza l'effettivo abbattimento di fauna selvatica.
Fino a oggi, la normativa in materia di caccia, disponeva l'obbligo del cacciatore e ovviamente dei bracconieri, di risarcire il danno causato attraverso l'abbattimento e l'impossessamento illecito di animali selvatici.
Ora la Cassazione penale ha stabilito che il danno sussiste a prescindere dal danneggiamento specifico della fauna selvatica, ma anche all'immagine della Provincia, che può costituirsi parte civile nel procedimento a carico dei bracconieri.
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Pubblicato il 10/03/2009
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| ANUU Migratoristi Stampa |
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